La storia di Milano, i suoi luoghi, i suoi personaggi. Un blog di Mauro Colombo

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giovedì 19 giugno 2014

Il Senato di Milano



Il Senato di Milano fu uno dei più potenti tribunali di massima istanza a livello europeo, così temuto e prestigioso da tenere testa alle varie dominazione che governarono Milano nel corso di tre secoli, dal XVI al XVIII.

 

I suoi membri furono sempre personaggi di spicco, provenienti dalle più illustri famiglie milanesi e lombarde.
Il Senato fu creato per volere di Luigi XII d'Orleans, con l'editto di Vigevano dell'11  novembre 1499. Suo desiderio era infatti quello, sconfitto Ludovico il Moro e avanzando pretese sul ducato milanese in qualità di discendente di Valentina Visconti, di riorganizzare il sistema giudiziario secondo le nuove esigenze governative.
Il nuovo e potentissimo organo, chiamato latinamente Senatus e che andava a sostituire sia il consilium secretum sia il consilium iustitiae di stampo visconteo-sforzesco, ottenne una vasta serie di prerogative, ben maggiori di quelle detenute dai due consigli soppressi.
Accanto al diritto d'interinazione, cioè il diritto di confermare e far eseguire gli atti del sovrano, il Senatus fu depositario fin dall'inizio dell'amministrazione della giustizia, intesa più che come gestione diretta delle singole cause (cosa che faceva solo in parte) soprattutto come controllore delle magistrature inferiori presenti nel ducato.
All'atto della creazione ne dovevano far parte diciassette membri (detti Senatores), scelti tra i personaggi di spicco della città, e che già avevano fatto parte dei consigli sforzeschi. Accanto a questi membri milanesi sedevano alcuni francesi, uomini di fiducia di Filippo.
Col tempo però il numero dei senatori andò aumentando, e già nel 1535, con il definitivo passaggio di Milano nell'orbita dell'impero, si erano attestati a ventisette, oltre al presidente. Vi erano dunque nove cavalieri, cinque prelati e tredici giureconsulti, questi ultimi tutti lombardi, secondo la volontà dell'ultimo Sforza, Francesco II. 
Come era facile che accadesse, i senatori giuristi, proprio a causa della loro estrazione culturale, presero il sopravvento sui membri laici, e si arrogarono il diritto di riservarsi le attribuzioni prettamente giurisdizionali, e col passare degli anni i membri non giuristi persero progressivamente d'importanza. 
Questi dottori del diritto provenivano tutti dal patriziato milanese, all'interno del quale lo studio e la pratica giuridica erano intesi come massima forma di prestigio e potere. 
Anzi, in pieno Seicento la maggiore aspirazione di un nobile giureconsulto collegiato lombardo era proprio quella di entrare tra il numero dei senatori, con la speranza, magari, di raggiungere la più prestigiosa carica: la presidenza.
Quando nel 1541 furono promulgate dall'imperatore le Nuove Costituzioni, compilazione di leggi elaborata da una commissione di esperti con la finalità di organizzare in una sorta di testo unico le miriadi di decreti viscontei e sforzeschi (diventerà la legislazione provinciale fino a tutto il XVIII secolo), il secondo titolo del primo libro fu dedicato alle prerogative del Senato, in pratica ricalcando l'editto di Vigevano. 


I poteri del Senato
In materia di diritto civile, il Senato era competente in primo grado a decidere su controversie relative a cause ritenute ardue o di alto valore economico, in materia di confini tra fondi, in diritto di famiglia e successorio, nomina di tutori, rapporti obbligatori tra privati, e in materia di cause feudali: "Cognoscet(que) Senatus de causisi marchionatuum, comitatuum et quorumqumque feudorum, sive lis et contentio oriatur inter principem et vassallos, et seu inter ipsos vassalos". In tal modo la giurisdizione venne definitivamente tolta ai pares curiae, cioè ai vassalli dipendenti da uno stesso signore, o al dominus.
Inoltre, era giudice d'appello per le sentenze emesse dalle altre magistrature superiori del ducato, e corte di ultima istanza per ogni reclamo avverso giudicati di grado inferiore.
In materia di diritto criminale, il Senato aveva ogni e più ampio potere discrezionale, con l'unica (certa) esclusione della concessione della grazia, potere riservato al principe.
Quando il caso non era direttamente sottoposto al Senato, a questo comunque spettava l'ultima decisione per i giudizi istruiti nello Stato per i reati comportanti pene corporali, pena di morte e confisca dei beni.
Tutti i giudici inferiori della città, primo tra tutti il Capitano di giustizia, dovevano settimanalmente recarsi presso il Senato onde relazionare le cause trattate . Per queste incombenze era di norma addetto il senatore di turno, che riceveva e sentenziava direttamente in casa propria, mentre la decisione collegiale, presa cioè durante la riunione di tutti i senatori, era riservata alle cause delicate o estremamente controverse.
Infine, tra i residuali compiti attribuiti al collegio, vi era quello di amministrare l'università di Pavia (dove "nascevano" i giuristi lombardi dell'epoca), la censura dei libri stampati nel Ducato, e la tutela della salute pubblica, sovrintendendo sull'operato del magistrato di sanità.
Per comprendere l'enorme potere di cui questo supremo tribunale godeva, si pensi che poteva modificare o disapplicare la legge nel caso concreto sottopostogli, potere che sfociava dunque nella capacità di creare nuove norme. Accadde così sempre più spesso che il Senato (come del resto i grandi tribunali dell'epoca: la Rota romana, il S.R. Consiglio di Napoli), pur dovendo in teoria solo applicare la legge, si arrogò in pratica il potere legislativo, potendosi allontanare discrezionalmente dalle norme scritte e seguendo i dettami dell'equitas.
Questo modo di operare era tollerato dal potere politico, se non addirittura autorizzato, dato che, comunque, senza tale potere discrezionale i giudici avrebbero non poco faticato nel venire a capo delle lacune e delle incongruenze del diritto vigente, sempre minato dall'eccessiva frammentazione delle fonti, della procedura macchinosa e dalla difficoltà di comprensione delle norme.
Lo spirito di onnipotenza che aleggiava sul Senato lo spinse a mostrarsi in più di un'occasione insofferente nei confronti del sovrano, quest'ultimo quasi sottomesso, in certi campi, proprio a causa del già menzionato diritto d'interinazione senatoriale.
Si pensi che del Senato si arrivò ad affermare che giudicava "ut principes" e che sentenziava "divino quoddam efflatu" (Cavanna). Il Senato infatti guardava alla verità del fatto, piuttosto che alle leggi, e poteva condannare a morte sulla base di indizi e senza prova certa legale.
Le sentenze del Senato, non motivate, avevano valore di precedenti, e dovevano rispettarsi nel futuro come fossero vere e proprie leggi, secondo una interpretazione compiacente ricavata da un passo del Digesto.

Inoltre, le sentenze dei tribunali inferiori contrarie ai precedenti del Senato erano bollate come "iniustae" e di conseguenza riformate. Per questa ragione il Senato milanese vide nascere raccolte a stampa di sue decisiones (sentenze), come succedeva per gli altri tribunali centrali presenti nelle varie realtà politiche italiane.

Ad occuparsi della raccolta e della diffusione delle sentenze in un mercato librario in forte crescita erano di norma gli stessi alti giudici innanzi ai quali le cause erano state discusse, oppure persone comunque vicine agli ambienti giudiziari.
Se con Carlo V il Senato aveva ottenuto, se possibile, ancora più potere, con Filippo II dovette scontrasi più volte, intenzionato questo a mettere un freno allo strapotere e agli abusi tanto ricorrenti del sistema della burocrazia lombarda. Ciononostante, il sovrano mantenne sempre, per rispetto e per opportunità, le prerogative dei senatori, cercando di mediare e bilanciare i loro poteri con quelli spettanti al Governatore.
Vero schiaffo fu l'emanazione dei cosiddetti ordini di Tomar, che Filippo II promulgò nel 1581, col fine di correggere le disfunzioni legislative ed evitare i conflitti tra poteri, non senza espliciti rimproveri all'abuso di potere di cui il Senato quotidianamente si macchiava.
Ma anche in quella occasione il Senato seppe rispondere per le rime e tenere testa alla corona. 

Il lavoro quotidiano 

Le cause sottoposte all'attenzione del Senato erano migliaia, sia civili che penali. Ciò, come detto, era dovuto al fatto che oltre a conoscere direttamente le cause nelle materie prestabilite, spessissimo avocava a sé cause di altri giudici inferiori. Inoltre, soprattutto in campo civile, era solito spedire ordini, detti rescritti, a tali giudici, con le istruzioni di merito o processuali per dirimere le controversie innanzi a loro pendenti.
Le parti processuali chiedevano poi in continuazione il parere senatoriale sulle cause che le vedevano coinvolte presso i giudici minori.


Per questo la mole di lavoro che gravava sui singoli membri era enorme, pur coadiuvati da decine di cancellieri e segretari, che si occupavano della stesura degli atti e alla conservazione dei documenti.
I senatori, tra l'altro, nel Seicento si erano ridotti al numero di 15, compreso il presidente, ma tale numero dovrebbe essere in realtà ridotto, se si considera che concretamente erano assai meno i membri davvero operanti. Infatti i due di prima nomina erano inviati per due anni presso le preture di Pavia e Cremona, molti erano anziani o addirittura impossibilitati causa salute a prestare servizio, essendo la carica attribuita a vita, senza contare che ad ogni epidemia di peste la situazione si faceva molto precaria.
Il sistema comunque poteva reggere grazie alla trattazione delle cause operata disgiuntamente, dal singolo senatore
Come detto il consesso interveniva solo per le cause maggiori, sulla base della istruttoria preparata del senatore di turno o "di lettura".
Il collegio sedeva in tale occasioni nell'aula predisposta nel piano nobile del palazzo regio ducale, in giorni ed orari prestabiliti. Qui, fattisi un'idea della causa, discutevano e votavano, esprimendo la motivazione a turno ed in latino. 

Il declino settecentesco 

Il Settecento segnò per la città la fine di un'epoca e l'inizio di una nuova stagione.
Quando infatti, a partire dal 1706, il Ducato divenne provincia dell'impero asburgico, il Senato cominciò a rivelarsi eccessivamente arroccato su posizioni ormai superate, ostinandosi a sbandierare il potere che gli derivava direttamente dalle Nuove Costituzioni.
Nel 1740, salita al trono Maria Teresa, venne varata una linea riformistica della struttura statale, all'interno della quale non poteva esserci ancora posto per il Senatus Excellentissimus Mediolani e per i suoi ordines.
L'istituzione milanese (ed il suo modus operandi) era ormai bersaglio anche degli scritti illuministici, tra i quali si devono ricordare le opere del Beccaria, dei fratelli Verri, ed in generale gli articoli prodotti in seno al gruppo "Il caffè".
Fu però Giuseppe II ad intervenire radicalmente: nel 1786 il supremo tribunale venne abolito con editto dell'undici febbraio. Vennero anche abrogate le Nuove Costituzioni e riformata la procedura criminale.
Davanti a tutti quegli sconvolgimenti, il Verri scrisse: "Giuseppe Secondo conobbe che il sistema era viziato; ma non conobbe che una contemporanea ed universale distruzione delle leggi e delle pratiche d'un paese è un rimedio peggior del male. Si videro i senatori senza alcuna distinzione e mutato titolo, andare avviliti al nuovo tribunale. Nuova forma, metodi, vocaboli, ebbero  i tribunali di giustizia".
Scriverà poi, parlando di quegli anni ricchi di cambiamenti, il Cattaneo: "Si abolirono le preture feudali, s'abolì un Senato, sul quale pesava la memoria di supplizii iniqui e crudeli (…), si abolì la tortura, che puniva nell'innocente i delitti dell'ignoto, sparvero le fruste, le tenaglie infocate, le orribili rote, l'inquisizione".
Morì così un'istituzione milanese, che nel bene e nel male era stata la protagonista indiscussa per quasi tre secoli. 

Di seguito indichiamo i nomi dei Senatori che furono Presidenti del Senato, segnalando la relativa data di investitura. Si tenga presente che la carica era concessa a vita.
I PRESIDENTI DEL SENATO DI MILANO
Data di investitura
Senatore
1° marzo 1531
Giacomo Filippo Sacchi
24 ottobre 1550
Marco Barbavara
17 dicembre 1552
Pietro Paolo Arrigoni
1° settembre 1565
Gabriele Casati
18 novembre 1569
Giovanni Battista Rainoldi
11 dicembre 1587
Giacomo Riccardi
21 febbraio 1597
Bartolomeo Brugnoli
18 febbraio 1604
Giacomo Mainoldi
15 novembre 1612
Agostino Domenico Squarciafico
31 gennaio 1619
Giulio Arese
29 giugno 1627
Giovanni Battista Trotti
30 maggio 1641
Ottaviano Picenardi
15 dicembre 1646
m. Luigi Cusani
17 novembre 1660
c. Bartolomeo Arese
24 giugno 1675
c. Carlo Belloni
24 marzo 1683
Luca Pertusati
6 febbraio 1697
Giorgio Clerici
1706
c. Luca Pertusati
9 aprile 1711
m. Giorgio Clerici
10 dicembre 1733
c. Carlo Pertusati
25 gennaio 1734
m. Carlo Castiglioni
29 settembre 1736
c. Carlo Pertusati
25 agosto 1751
m. Giovanni Corrado de Olivera

Vedi anche l'articolo su   Bartolomeo Arese
Sulla sede del Senato vedi: Palazzo Reale dagli Spagnoli ai Savoia

Bibliografia

AA. VV.: Bibliotheca Senatus mediolanensis, 2002;
Cattaneo, C.: Notizie naturali e civile su la Lombardia (1844) in Scritti su Milano e la Lombardia, 1990;
Cavanna, A.: La codificazione penale lombarda, 1975;
Massetto, G.P.: Saggi di storia del diritto penale lombardo, 1994;
Petronio, U.: Il Senato di Milano, 1972;
Tra le molte raccolte di pronunce senatorie:
- Ordines excellentiss. Senatus Mediolani editi circa eiusdem decreta fienda in civilibus causis et criminalibus, necnon de iis quae per iudices huius Dominij in memoratis causis servari debent, 1580;
- Ordines excellentissimi Senatus mediolani ab anno MCDXC usque ad annum MDCXXXIX collecti et scholiis ornati ab olim j.c. Angelo Stephano Garono. (…), 1743.

mauro colombo
2001
ultima modifica: giugno 2014
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