La storia di Milano, i suoi luoghi, i suoi personaggi. Un blog di Mauro Colombo

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giovedì 11 settembre 2014

La pubblica amministrazione in età spagnola


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Organi della pubblica amministrazione in età spagnola



Premessa storica

Con la morte di Francesco II Sforza, avvenuta nel 1535, Milano entrò a far parte del vasto impero di Carlo V, ed anche se la città dovette attendere un decennio perché le cose si ufficializzassero con il trattato di Crepy, di fatto l’amministrazione pubblica cominciò ad essere riformata ad uso e consumo della corona spagnola.
Vennero pertanto creati nuovi organi (come il Governatore, il Gran Cancelliere, il Magistrato ordinario e straordinario), mentre altri, già attivi durante il periodo signorile e a volte addirittura comunale sopravvissero con gli opportuni aggiustamenti (quali il Podestà, il Capitano di Giustizia, il Tribunale di Provvisione).
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L’amministrazione della cosa pubblica fu pertanto ripartita tra un vasto numero di organi , con non poche difficoltà in ordine ai loro poteri e alla suddivisione dei ruoli, con soventi conflitti e dubbi di competenza. Il complesso degli organi che analizzeremo era suddiviso tra Organi dello Stato e Organi comunali, questi ultimi appartenenti alle singole realtà locali.
Nonostante la sua complessità, secondo una stima attendibile, l‘intero apparato era composto da un centinaio di persone. Ciò si spiega nei limiti assai ristretti entro i quali si svolgeva l’azione amministrativa nei primi secoli dell’età moderna. Del resto istruzione, salute, trasporti , assistenza (il welfare state) non rientravano nell’orbita dei pubblici poteri.
Concludendo questa breve introduzione, ricordiamo che la maggior parte delle cariche pubbliche fu per legge riservata agli appartenenti alla nobiltà cittadina. Ad esempio, durante la dominazione spagnola si ebbero 600 decurioni che si avvicendarono nella carica. Questi appartenevano a 253 famiglie nobili, 23 delle quali diedero alla città cinque o più decurioni. In pratica, poche famiglie tennero di fatto il potere nel corso degli anni (Archinto, Arcimboldi, Arconti, Arese, Borromeo, Brivio, Castglione, Corio, Fagnani, Gallarati, Maggi, Marliani, Pecchio, Posterla, Rainaldi, Schiaffinati, Taverna, Trivulzio, Visconti).

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Organi centrali

Governatore
1535-1706

Il Governatore di Milano era di nomina regia, e manteneva la sua carica per tre anni, anche se nulla di preciso era stabilito in materia. Egli era a capo di un vasto organismo chiamato Cancelleria Segreta, composta da impiegati e funzionari, una sorta di piccola corte. Il governatore non era però il rappresentante militare, spettando tale carica al Castellano. Tuttavia moltissimi Governatori riuscirono a sommare i due incarichi.
Il governatore, appena entrato in carica, riceveva il giuramento della città e dei feudatari, e la retribuzione annua era pari a 24.000 ducati. Nei momenti di sua assenza da Milano o in caso di interregno, i poteri politici e amministrativi venivano affidati al Castellano, oppure al Presidente del Senato. Solo in un secondo tempo si affidò l'interinato al Consiglio Segreto.
I poteri del Governatore erano quelli tipici di un capo di Stato, benché del suo operato egli dovesse rispondere al re di Spagna.
Suoi compiti erano quelli di natura diplomatica, religiosa, monetaria e finanziaria. Presiedeva il Consiglio Generale dei 60 decurioni. Aveva potere di ordinanza, cioè potestà normativa, poteva accordare la grazia e nominava direttamente le cariche biennali. Non del tutto chiariti erano tuttavia i rapporti tra Governatore e Consiglio d'Italia.
Per l’elenco dei Governatori di Milano che si susseguirono durante la dominazione spagnola, si veda l'articolo sui Governatori della Milano spagnola .
Gran cancelliere
1535 - 1753

Il Gran cancelliere era al secondo posto, dopo il Governatore, nella gerarchia dell’amministrazione dello Stato.
Uomo di fiducia di Madrid, veniva scelto, a differenza del governatore, sia tra gli esponenti della nobiltà spagnola sia tra quelli della nobiltà lombarda, e ricopriva l’incarico a vita. La prestigiosa carica aveva in tutte le cerimonie pubbliche il cosiddetto diritto di precedenza.
Tra i suoi compiti figurava quello di controllore tutta la vita civile dello stato, e quindi occuparsi dei problemi della giustizia, delle entrate, delle confische. Sua particolare cura era assicurarsi che ogni magistratura o corpo amministrativo eseguisse i propri compiti senza ostacolare le competenze degli
altri organi, eventualmente dirimendone i conflitti di potere.
Era inoltre, di diritto, presidente del Consiglio segreto, organo consultivo a cui era solito rivolgersi il Governatore, e della Giunta interinale, che doveva reggere lo stato nell’intervallo di tempo che intercorreva tra la partenza o morte del Governatore e l’arrivo del successore.
L’autorità e le competenze attribuite al Gran cancelliere rimasero pressoché invariate per tutto il periodo della dominazione spagnola, mentre iniziarono a subire modifiche con l’avvento della dominazione austriaca, che puntò a ridurne gli incarichi.
La figura comunque sopravvisse di fatto fino al 1753 quando il conte Beltrami Cristiani, Gran cancelliere, venne investito anche della carica di ministro plenipotenziario. Fu egli l’ultimo a ricoprire tale prestigiosa carica, le cui funzioni furono successivamente, in parte, assorbite appunto dal ministro plenipotenziario ed in parte attribuite al neo costituito consultore di governo, una sorta di consigliere ed assistente del ministro plenipotenziario incaricato soprattutto di sopperire alle sue inesperienze in materia di legislazione locale.

Consiglio segreto
sec. XVI - 1747

Il Consiglio segreto fu creato nell’età spagnola con la principale finalità di assistere i Governatori, spesso in difficoltà perché alle prese con ambienti a loro estranei ed ostili. Questo organo pluripersonale si caratterizzava per la sua natura consultiva e si fregiava del potere di giudice per gli appelli contro le sentenze di carattere fiscale emanate dai Magistrati ordinario e straordinario, e di competenze in materie di politica e di governo.
Nel corso del Seicento ottenne più volte il governo dello stato nei casi in cui la carica di Governatore risultò temporaneamente vacante.
La composizione mutò nei secoli: mentre nel ‘500 era composto da persone scelte dal Governatore senza regola fissa, col ‘600 si ebbero progressivi ampliamenti e mutamenti, con la conseguenza che alla carica potevano accedere solo coloro i quali avessero ricoperto alcune delle alte cariche dello stato oltre ad alcune personalità di rilievo milanesi o spagnole.
Il Consiglio segreto mantenne le proprie funzioni sino al momento delle grandi riforme teresiane di metà Settecento, quando venne sostituito (1747) da due Giunte.


Senato
1499 – 1786

Il Senato fu uno dei più importanti organi dello Stato, assommando a sé poteri d’interinazione e poteri giurisdizionali.
Per una disamina delle sue vaste prerogative e del suo modus operandi, si veda lo scritto su Bartolomeo Arese e il Senato di Milano (leggi).
Castellano
sec. XVI - 1754

Il castellano era il responsabile della difesa del castello e il comandante della guarnigione di volta in volta acquartierata, ed essendo il massimo esponente militare del ducato, affiancava il Governatore (che poteva eventualmente sostituire in caso di sua assenza) nelle responsabilità e decisioni relative alle guerre. Era inoltre membro del Consiglio segreto.
La sua nomina dipendeva dal Sovrano, ed era scelto tra gli esponenti della nobiltà spagnola.

Magistrato ordinario
1541 - 1749

Il Magistrato ordinario, più correttamente “Magistrato delle entrate ordinarie”, trovava le sue radici nell’organizzazione amministrativa del periodo visconteo – sforzesco, basato sulla bipartizione tra entrate ordinarie e straordinarie, bipartizione che la dominazione spagnola decise di mantenere in vita (seppur dopo un tentativo di accorpamento ad opera dal marchese di Vasto nel 1542 su ordine di Carlo V).
Secondo quanto stabilito e ribadito dalle Nuove Costituzioni, il Magistrato delle entrate ordinarie  si componeva di un presidente e di sei questori: tre di toga, incaricati dell’esame delle questioni di carattere giuridico, e tre di cappa e spada, ai quali erano invece attribuite funzioni di ordinaria amministrazione e di vigilanza sull’applicazione ed esecuzione degli ordini impartiti.
I membri del Magistrato ordinario, quasi interamente patrizi milanesi, occupavano (nella gerarchia dei poteri) una posizione immediatamente successiva a quella dei Senatori, e  la carica di presidente di entrambe le magistrature (ordinaria e straordinaria) garantiva la dignità necessaria per poter accedere al Senato.
I membri del Magistrato ordinario si adunavano tutte le mattine dei giorni non feriali, per circa tre ore, durante le quali ascoltavano prima il relatore di turno, poi la relazione dei maestri di cappa. Dopo una breve pausa, i questori tornavano a “sedere”, e i notai ed i cancellieri alle loro dipendenze promulgavano le sentenze, stipulavano atti di vendita e pagamento, preparavano le gride per la pubblicazione degli incanti.
Il Magistrato ordinario era competente in qualsiasi materia economica e finanziaria. Esso svolgeva una parte preponderante nella preparazione dei progetti di legge che avessero attinenza con le finanze: qualora il Governatore o il Consiglio supremo avessero ritenuto opportuno avanzare la possibilità di emanare provvedimenti finanziari al fine di far fronte alle necessità dell’erario, dovevano preventivamente far pervenire la proposta al Magistrato ordinario per ottenere ragguagli sul fondamento giuridico della ipotizzata manovra e sui probabili effetti che ne sarebbero derivati.
Al Magistrato ordinario era delegato anche il compito di vigilare sulla riscossione delle tasse di nuova e vecchia istituzione tanto in Milano quanto nelle altre città dello stato, attraverso l’ausilio di referendari da esso strettamente dipendenti.
Inoltre gli spettava (in collaborazione col giudice delle monete) la vigilanza sulle monete circolanti, al fine di evitare che entrassero nello stato danari falsi o di errato peso.
Aveva inoltre la delega per l’organizzazione del servizio postale di stato (attraverso una fitta schiera di personale alle sue dirette dipendenze, i mastri di posta, i quali avevano per distintivo “la cornetta e la pelle di tasso in fronte” e i corrieri, che portavano invece “sulla spalla l’arma di Sua Maestà”), il controllo sulla distribuzione del tabacco, del pane di munizione, e la vigilanza sugli appalti di acquavite e di acque rinfrescative.
Le Nuove Costituzione gli riconoscevano un ruolo consultivo in merito a qualunque materia potesse interessare la regia camera: ad esempio, i mercati, per l’apertura dei quali il Magistrato ordinario doveva esporre il proprio parere sui memoriali che la città inviava al Governatore che, a sua volta, trasmetteva al Magistrato; e ancora al Magistrato era riconosciuto un ruolo consultivo in materia di prezzi.
Aveva poi la facoltà di comunicare alla Corte le eventuali “incapacità” del bilancio a sostenere nuovi pesi e, soprattutto, gli riconoscevano il diritto di porre “veto” ai Governatori che richiedessero stanziamenti o pagamenti straordinari “in pregiudizio di crediti già bilanciati”. Tuttavia, nel corso del Seicento, e ancor più nei primi decenni del Settecento, durante il regno di Carlo VI, tale diritto di veto venne di volta in volta annullato da ordini sovrani. Col tempo la pratica di annullare con ordine regio il “diritto di veto” divenne infatti talmente consuetudinaria che i medesimi Governatori si arrogarono la facoltà di “ordinargli di dare corso a ciò che formava oggetto delle sue osservazioni, con la dichiarazione di assumersene essi la responsabilità di fronte alla Corte”.
Data la vastità delle materie ad esso attribuite e della sua giurisdizione, estesa a tutto il Milanese, il Magistrato ordinario aveva alle proprie dipendenze una copiosa schiera di funzionari, da esso direttamente nominati ed in ogni momento revocabili, incaricati di esercitare le funzioni loro demandate dai questori competenti per territorio e materia.
Nelle città capoluogo di provincia il magistrato ordinario era infatti “rappresentato” dai referendari: ad essi era affidato il compito di intervenire negli incanti; di avvertire il magistrato circa tutte le gride pubblicate nelle città di loro giurisdizione.
Ai referendari era inoltre riconosciuta una limitata competenza giurisdizionale tra il fisco e i privati e contro i debitori degli appaltatori.
Il Magistrato aveva infine alle proprie dipendenze la banca del notariato della camera, la banca del sale, la banca delle imprese, la banca delle tasse, la banca del mensuale; i tesoriere del tribunale; i ragionati della camera; l’ufficio delle munizioni e lavoreri dello stato di Milano; i tesorieri generali.
Nel 1749 l’imperatrice Maria Teresa unì il Magistrato ordinario e straordinario in un unico organismo: il Magistrato camerale.


Magistrato straordinario
1541 – 1749

Per quanto riguarda l’origine del “Magistrato delle entrate straordinarie”, si veda quanto detto per il Magistrato ordinario.
Come stabilito dalle Nuove Costituzioni, tra le sue attribuzioni rientrava la gestione della devoluzione e vendita di feudi, regalie e titoli comitali (vendite frequentissime nel Seicento per far fronte ai bisogni dell’erario pubblico), la gestione delle eredità vacanti, delle concessioni fatte dal “principe” a titolo gratuito, dei benefici di juspatronato, delle confische dei beni in seguito a delitti perpetrati da qualunque suddito. A tal fine, il preposto all’amministrazione della giustizia delle città, borghi o Terre in cui era stato commesso il crimine doveva entro due giorni  recapitare la condanna al notaio dei malefici il quale, insieme al notaio del referendario della città e del sindaco fiscale, in presenza del console e di due “boni viri”, doveva descrivere dettagliatamente i beni posseduti dal condannato; tali beni dopo essere stati valutati venivano affidati alla custodia del console e degli anziani del luogo, fino alla promulgazione delle “sentenze” da parte del Magistrato.
Inoltre, gli spettava l’incombente della cura del giardino del castello di Milano ed i beni di Villanova e la pulizia dei laghi e dei fiumi regali, il controllo sulle esportazioni di generi di prima necessità, al fine di garantire allo stato un abbondante approvvigionamento e di evitare un brusco rincaro dei prezzi; la regolamentazione della coltivazione del riso, e della stipulazione dei contratti di lavoro nelle risaie.
Anche il Magistrato delle entrate straordinarie, come quello ordinario, si componeva di un presidente e di sei questori, tre dottori e tre maestri di cappa corta a cui erano attribuite le seguenti competenze: al primo dottore anziano competevano i processi e le cause relative alle materie di feudi, devoluzioni, confische, notificazioni dipendenti da confische o da condanne pecuniarie della città e del ducato di Milano, oltre la gestione delle acque del naviglio della Martesana, e dell’Adda fino alla Muzza.
Il secondo dottore si occupava delle stesse materie per le città di Cremona, Pavia, Lodi e relativi contadi, e della gestione delle acque di quei territori e del naviglio Grande di Bereguardo.
Al terzo dottore competevano infine le stesse materie del primo e del secondo ma per le città di Alessandria, Vigevano, Tortona, Como e relativi contadi, oltre alla notificazione di tutte le eredità vacanti nello stato milanese.
Ai tre maestri di cappa erano invece delegate le seguenti competenze: il questore più anziano attendeva all’evacuazione delle confische di tutto lo stato milanese; accomodava i libri della Camera e sollecitava la riscossione dei frutti dei beni confiscati, patrimoniali o devoluti, riferendo al
Tribunale tutte le scritture, memoriali o altra documentazione relativa agli affari trattati; stimava e collaudava i miglioramenti dei beni patrimoniali confiscati; provvedeva in generale a tutti i miglioramenti apportati alle acque della Muzza.
Al secondo questore di cappa era invece affidata la cura delle condanne pecuniarie; controllava che l’esecutore, i referendari e gli altri commissari svolgessero con ogni cura la riscossione delle condanne pecuniarie, riferiva sullo status patrimoniale dei condannati.
Al terzo questore di cappa era affidata infine la cura delle biade, del naviglio della Martesana e della fossa interna della città (la cosiddetta cerchia dei navigli).
I membri del Magistrato straordinario si adunavano tutte le mattine dei giorni non feriali, per circa tre ore, durante le quali ascoltavano prima il relatore di turno, poi la relazione dei maestri di cappa. Dopo una breve pausa, i questori tornavano a “sedere”, e i notai ed i cancellieri alle loro dipendenze promulgavano le sentenze, stipulavano atti di vendita e pagamento, preparavano le gride per la pubblicazione degli incanti.
Data la vastità delle materie ad esso attribuite e della sua giurisdizione, estesa a tutto il Milanese, il Magistrato ordinario aveva alle proprie dipendenze una copiosa schiera di funzionari, da esso direttamente nominati ed in ogni momento revocabili, incaricati di esercitare le funzioni loro demandate dai questori competenti per territorio e materia.
Ad esso erano infatti subordinati quattro capitanati, uno per il distretto del Seprio, uno per quello del Lodigiano, uno per il lago di Como, ed uno per il Parpanese (territorio pavese contiguo al Po), e quattro commissariati per la tratta delle biade con i rispettivi contrascrittori in Pavia, Lodi, Como e Vigevano, i cui uffici potevano essere alienati o affittati a persone private che, a loro volta, potevano appaltarli al migliore offerente.
Ai capitanati ed ai commissariati il Magistrato delegava prevalentemente il compito di impedire gli “sfrosi”, soprattutto l’esportazione abusiva di biade.
Per quanto riguardava invece la polizia delle acque, il Magistrato disponeva della collaborazione di speciali commissari, detti comunemente campari, così distribuiti: sette sul naviglio Grande, sette sul naviglio della Martesana, due sulla Mazza, uno sulla fossa della città.
Il Magistrato aveva infine alle proprie dipendenze un numero variabile di “capitani della darsena”, incaricati di vigilare sopra i fiumi con competenza giudiziale nelle cause tra barcaioli e pescatori, cause giudicate poi in grado di appello dal magistrato medesimo, e da un numero variabile di notai, tenuti a registrare tutta la documentazione prodotta dal magistrato.
Nel 1749 l’imperatrice Maria Teresa unì il Magistrato ordinario e straordinario in un unico organismo: il Magistrato camerale.

Collegio fiscale
1541 – 1786

Il Collegio fiscale, composto da tre avvocati e tre sindaci tassativamente milanesi, doveva rappresentare presso il Senato e i due Magistrati (ordinario e straordinario) le ragioni del “fisco”, al fine di ovviare, almeno in parte, agli inconvenienti che si verificavano a causa dell’inesistente divisione tra potere giudiziario, esecutivo, legislativo: il Senato, pur essendo un corpo essenzialmente giudiziario era infatti investito anche di attribuzioni politiche; i Magistrati, a loro volta, pur vedendosi affidate mansioni di carattere esecutivo, svolgevano anche funzioni giudiziarie.
Il Collegio interveniva nelle controversie relative a imposizione di nuovi carichi, di accensione di nuovi debiti o di estinzione di antichi, o ancora quando si doveva procedere alla compilazione di nuovi riparti delle imposte.
Mentre in origine il Collegio fiscale interveniva alle sedute dei Magistrati e del Senato e prendeva decisioni solo collegialmente, intorno alla fine del XVII secolo, e soprattutto durante il regno di Carlo II, invalse la pratica secondo cui solo un sindaco ed un avvocato fiscale, e sempre i medesimi, fossero incaricati di seguire tali sedute al fine di conoscerne costantemente l’attività.
In ogni città capoluogo delle province dello stato, il Collegio fiscale era “rappresentato” da due fiscali, un avvocato (estraneo alla città di destinazione) ed un sindaco (anche del luogo), ai quali era delegata la difesa degli interessi dell’erario.
La principale incombenza loro attribuita consisteva tuttavia nel sorvegliare che i soggetti locali investiti dell’amministrazione della giustizia giudicassero repentinamente e, soprattutto, equamente le cause criminali, e che non mancassero di denunciare i crimini e le “nefandezze” che si compivano nei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Al Collegio fiscale era infatti riconosciuta la facoltà di intervenire nelle cause penali al fine di far fronte agli interessi materiali dell’erario pubblico, esigendo di volta in volta, oltre alla punizione detentiva e corporale, la dazione di adeguate somme di denaro o la confisca di tutti i beni.
L’attività del Collegio era quindi, soprattutto nei momenti di grandi ristrettezze finanziarie, mirata a ricavare le maggiori entrate possibili dai fatti criminosi: per i reati minori, quali ad esempio i contrabbandi, il colpevole poteva scegliere tra l’esborso di un certo numero di scudi d’oro e tre tratti di corda; i delitti gravi, quali ad esempio l’omicidio, venivano invece non solo puniti con la morte, ma anche con la confisca di tutti i beni del reo, colpendo quindi inevitabilmente anche la famiglia del condannato.
Il collegio fu abolito dalle riforme settecentesche, nel 1786.


Tesoreria generale
1541 - 1786

In linea con le più antiche disposizioni visconteo-sforzesche, le Nuove Costituzioni del 1541 avevano ribadito che i capitali provenienti dalle pubbliche entrate dovevano passare alle casse della Tesoreria generale, incaricata del pagamento di tutte le spese che le sarebbero state ordinate dai Magistrati delle entrate.
Così, l’attività della Tesoreria si divideva in due settori totalmente distinti: uno incaricato appunto di gestire le entrate e le spese di carattere civile, l’altro (denominato Pagadoria o Cassa dell’esercito) incaricato della gestione delle spese necessarie per i rifornimenti degli eserciti.
A capo della Tesoreria era posto un questore del Magistrato ordinario, membro anche del Consiglio supremo, e investito del diritto di voto sia presso il Magistrato sia presso il Consiglio.
Tuttavia questo ordinamento che vedeva il Magistrato ordinario prevalere su quello straordinario, portò spesso ad una situazione di conflittualità e sconfinamento nell’esercizio delle proprie competenze.
La Tesoreria mutò col tempo i suoi poteri, perdendoli o riacquistandoli a seconda della stagione politica e della situazione economica del paese.
Infatti verso la metà del XVII secolo la gestione finanziaria andò sempre più complicandosi e la funzione di controllo della Tesoreria sempre più diminuendo. Il compenso sul fondo del mensuale sborsato durante i conflitti per il mantenimento e l’alloggiamento delle truppe, riconosciuto a tutte
le comunità dello stato interessate si trascinò per anni al punto da rendere praticamente impossibile sia la chiusura dei bilanci correnti sia la previsione di quelli futuri. Quando poi a questo sistema della “compensazione” (cosiddetta “iqualanza”) si sostituì quello del Rimplazzo, cioè l’appalto della manutenzione ed approvvigionamento dell’esercito ad un’impresa privata, la Tesoreria generale perse ancor più la sua importanza, venendole completamente sottratta la gestione dei fondi militari, ad eccezione della quota di mensuale che la città di Milano era costretta a pagare (alloggi militari).
Nel 1706, istituito il sistema della Diaria, la Tesoreria ritornò parzialmente a coprire incarichi di primaria importanza: la totalità dei capitali ricavati dall’esazione delle imposte militari tornava ad essere gestito dall’ufficio Pagadoria - o Cassa dell’esercito - il quale era tenuto a versare alla cassa della congregazione del patrimonio l’importo di quanto speso per l’impresa del Rimplazzo.
Tuttavia nel 1716 l’ufficio della Pagadoria venne definitivamente soppresso e sostituito da una cassa completamente indipendente dalla Tesoreria generale, la Cassa imperiale di guerra, presso la quale dovevano confluire tutti i proventi della Diaria e delle tasse militari in genere, ad eccezione della quota di mensuale corrisposta dalla città di Milano.
Per il mantenimento ed approvvigionamento dell’esercito venne infine, nello stesso anno, istituito il corpo del commissariato dell’esercito, il quale collaborava strettamente con la cassa imperiale di guerra da cui riceveva i fondi necessari per far fronte alle suddette incombenze.
Il settore ancora attivo della Tesoreria generale incaricato della gestione delle entrate e spese di carattere civile venne infine definitivamente travolto dall’ondata di riforme teresiane e giuseppine.

Giudice delle monete
1541 – 1774

Il Giudice delle monete, subordinato al Magistrato ordinario, aveva il compito di tutela la circolazione di monete autentiche e del giusto peso (era prassi frequente infatti limare le monete d’oro e d’argento).
Egli poteva a tal fine promulgare gride, valide per tutto lo stato di Milano, in materia monetaria: il Giudice mediante consulta doveva informare il Governatore circa la necessità di emanare alcuni provvedimenti; e quest’ultimo “inherendo” alla consulta del Magistrato ordinario emanava la grida ed investiva il Giudice delle monete del potere esecutivo.
Dopo un lungo periodo in cui chiunque poteva essere investito della carica di Giudice delle monete,
a partire dai primi decenni del XVII secolo le autorità governative decisero che la carica fosse affidata a persone competenti e soprattutto togate, vale a dire essere tassativamente scelte tra i membri del collegio dei giurisperiti di Milano.
Elevato così di rango, si stabilì che la carica avesse durata biennale e che al termine dell’incarico il Giudice dovesse, come le altre magistrature, essere sindacato da un dottore collegiato “separatamente e non con alcuni altri giudici”.
Poiché la natura stessa dell’incarico costringeva il Giudice delle monete e i suoi funzionari ed effettuare ispezioni e controlli presso le botteghe al fine di controllare che non venissero utilizzate monete false o calanti, spesso si verificarono contro questi pubblici ufficiali episodi di violenza e minacce.
Per porre rimedio a tale clima di violenza innescato dalla categoria dei mercanti, le autorità centrali autorizzarono i funzionari a muoversi armati per la città (e cioè dotati di “giacca di maglia con maniche e armi di offesa e difesa”).
Essendo la sua competenza estesa a tutto lo Stato, il Giudice (che operava concretamente solo nella città di Milano) si avvaleva di luogoteneti per quanto riguardava i controlli nelle altre città, borghi e terre dello stato. Purtroppo questi luogotenenti svolsero sempre un pessimo lavoro (abusi, negligenze, incapacità), nonostante i controlli in loco effettuati dai podestà territoriali.
Nel 1774 Maria Teresa  ne dispose l’abolizione, lasciando la funzione di vigilanza sulle monete al Supremo consiglio di economia e la giurisdizione al giudice dei dazi in Milano e al regio podestà nelle altre città.

monete di Milano Filippo III
Giudice dei dazi
1541 – 1786

Benchè l’organo preposto alla gestione e cura dei dazi mercantili risalisse al XIII secolo, andando in epoca signorile ad acquistare sempre più potere e competenze specifiche, fu solo con le Nuove Costituzioni del 1541 che l’ufficio del Giudice dei dazi ottenne un forte potere e compiutamente disciplinato. Il Giudice dei dazi dipendeva direttamente dal Magistrato ordinario, ed era nominato dal Sovrano. Potevano accedere alla carica solo coloro i quali avessero già ricoperto altre cariche di grande rilievo.
La giurisdizione di questo organo si estendeva a tutti i dazi dello Stato e a tutte le cause annesse, connesse e dipendenti da quelli.
Pertanto i reggenti delle città, i comandanti delle fortezze e gli ufficiali dell’esercito, se richiesti, dovevano porsi al suo servizio e prestare aiuto per l’adempimento delle sue mansioni. Qualsiasi soggetto statale incaricato di amministrare la giustizia poteva trattenere presso i suoi uffici i contrabbandieri del dazio sulla mercanzia, ma non poteva procedere senza aver preventivamente ricevuto l’autorizzazione dal Giudice dei dazi; nessun giudice poteva ingerirsi nelle cause daziarie o da esse dipendenti; spettava inoltre al Giudice dei dazi poter procedere nelle cause criminali degli ufficiali del dazio della mercatura secondo le disposizioni stabilite dalle Nuove Costituzioni e secondo gli ordini intimati dal Governatore e dal Magistrato ordinario.
Assai diffusa era la pratica secondo cui il titolare dell’ufficio di Giudice dei dazi ne fosse solo “proprietario": l’esercizio effettivo della carica veniva dal medesimo affittato ad altri.
Allo scadere dell’incarico, che aveva durata biennale, il Giudice dei dazi veniva sindacato ed in seguito all’esito della verifica del suo operato poteva ottenere di mantenere il mandato sino al disbrigo totale degli affari più urgenti.
L’organizzazione dell’ufficio rimase pressoché invariata sino al periodo delle grandi riforme settecentesche: nel 1771 il Giudice dei dazi  venne direttamente sottoposto al senato camerale  che soprintendeva agli affari contenziosi dell’amministrazione finanziaria.
Podestà
sec. XVI – 1786

Con l’avvento della dominazione spagnola, accanto alle Magistrature (ordinaria e straordinaria) che rappresentavano l’autorità centrale nei suoi aspetti politico-amministrativi e giudiziari, continuarono a funzionare organi nati nel periodo comunale, anche se ridotti in sottordine rispetto a quelle statali, ma pur sempre in possesso di grande prestigio, sia per l’autorità esercitata in passato sia per le funzioni pubbliche conservate, sia per gli illustri personaggi che si accinsero a ricoprirle, sia ancora, per l’estesa area, non sempre chiaramente definibile, su cui tali istituti esercitavano la loro giurisdizione.
Fu questo il caso del Podestà, che sin dal tardo periodo comunale aveva esteso le sue competenze a tutto il contado.
Alta carica ricoperta nel corso dei secoli da esponenti delle più rappresentative famiglie nobili, prima forestiere poi milanesi, il podestà era infatti magistrato civile di prima istanza per Milano e per i borghi e Terre circostanti la città, compresi entro lo spazio di 10 miglia; egli era inoltre giudice
penale per la sola città di Milano e “cumulava” spesso la propria giurisdizione con quella del Capitano di giustizia, dal quale si distingueva per avere l’esclusività della giurisdizione civile e la “eccezionalità” di quella criminale. Anche il Podestà, come il Capitano di giustizia, era di nomina regia, veniva quindi scelto dal Governatore, e durava in carica un anno.
A lui erano inoltre subordinati due vicari, il “giudice del gallo” e il “giudice del cavallo” (cosiddetti per via dei simboli impressi sui loro seggi), ed una schiera di esecutori, tra cui numerosi sbirri.
La carica di Podestà venne soppressa nel 1786 in seguito all’onda riformatrice di Giuseppe II.

Capitano di giustizia
sec. XVI - sec. XVIII

Creato in epoca ducale, il Capitano di giustizia, membro del Consiglio segreto e organo consultivo del Governatore, conservò anche in epoca spagnola la primaria funzione di giudice criminale e di tutore della sicurezza pubblica, soprattutto contro briganti e banditi.
Le Nuove Costituzioni del 1541 ribadirono la giurisdizione sui crimini commessi nella città di Milano e nei borghi e Terre compresi entro un raggio di 10 miglia,  e gli riconoscevano inoltre l’autorità di giudicare i reati avvenuti nei territori non compresi entro tale cerchia, per i quali era prevista la pena capitale, la confisca dei beni, il mandato di cattura, purché il suo intervento non fosse già stato preceduto da quello del giudice criminale locale.
Inoltre, al Capitano spettavano il rilascio di licenze per la vendita di vino al minuto, per lo sparo del mortaretto, per l’organizzazione di spettacoli pubblici.
Infine, aveva la giurisdizione in materia civile, ma solo in casi straordinari, spettando questa, in generale, al Podestà. Tale “straordinarietà” avveniva per cause civili aventi come soggetti tutti coloro i quali godessero del foro privilegiato: senatori, questori dei due Magistrati, tesoriere, avvocati fiscali, dei loro segretari e cancelliere, ed eccezionalmente di alcuni “enti” come i Gesuiti
di Brera.
Al Capitano, come giusdicente, era subordinato un vicario, dottore in diritto civile e penale; come funzionario di polizia, un luogotenente con tre bargelli, ciascuno dei quali doveva avere alle proprie dipendenze almeno dodici sbirri.
Soppressa la carica dalle riforme di Giuseppe II (1786), questa fu poi ripristinata (1791) da Leopoldo II, e destinata a sopravvivere poi anche all’invasione francese.
Magistrato di sanità
1534 – 1786

Istituito nel 1534 da Francesco II Sforza per vigilare sulla salute dei cittadini, il Magistrato di sanità venne poi dettagliatamente disciplinato dalle Nuove Costituzioni del 1541.
Composto da un senatore-presidente, da quattro conservatori (due questori, due medici collegiati), da un auditore giureconsulto e da un segretario (scelto tra i segretari del Senato), tale organo aveva autorità su tutto lo Stato potendo emanare ordini, infliggere multe, confiscare beni, condannare a pene corporali chi trasgredisse gli ordini di sanità o chi attentasse alla salute pubblica.
Mentre il presidente e i due questori venivano nominati dal Senato ed i due medici dal Collegio dei medici, l’auditore, incaricato di indire i processi, veniva eletto collegialmente dai membri dello stesso Magistrato di sanità. Il segretario veniva infine scelto dal Magistrato tra i segretari al servizio del Senato.
Data la natura e la vastità delle sue funzioni, numerosi erano i funzionari dislocati sul territorio dello stato (nominati direttamente ma con approvazione del Governatore): un commissario del registro dei morti, tre commissari urbani addetti allo spurgo di latrine e cloache, un altro commissario destinato alla pulizia delle strade, un chirurgo, un usciere, due appaltatori ed un custode del Lazzaretto.
Ogni città, borgo o Terra dello stato aveva inoltre speciali deputati incaricati di fornire al Magistrato di sanità tutte le informazioni relative alle malattie che ciclicamente colpivano uomini e animali. A tale scopo il Magistrato si serviva di altri collaboratori ed aiutanti non funzionari: si trattava di alcuni membri della comunità, eletti in ogni parrocchia col titolo di anziani - nella sola città di Milano erano circa 80 - incaricati di notificare se all’interno delle rispettive parrocchie vi fossero “soldati, vagabondi, persone proibite”. Scopo dell’ufficio era infatti non solo debellare le pestilenze ma prevenirle attraverso lo stretto controllo dei porti sui fiumi, affinché nessuno potesse entrare clandestinamente nello stato, e l’applicazione di particolari metodi precauzionali quali l’imposizione di multe e pene ai danni di coloro che trasgredivano le norme sanitarie, l’isolamento dei borghi a rischio con trincee e steccati; la stretta sorveglianza delle vettovaglie in entrata.
Tutti gli ufficiali e i soggetti chiamati ad amministrare la giustizia (in particolare il Capitano di giustizia) erano tenuti a prestare aiuto al Magistrato soprattutto quando la salute pubblica era esposta a situazioni di grave pericolo (ad esempio epidemie di peste). Inoltre il Magistrato di sanità doveva visitare le abitazioni private per verificarne l’abitabilità; controllare che le industrie da lui considerate nocive alla salute per le forti esalazioni, segnalate in appositi elenchi (ad esempio l’industria del carbone, della cera, del cioccolato, della cipria, dell’oro, dell’argento, del gesso, delle pelli, le tintorie, le stamperie, le industrie di vernici) fossero confinate fuori dai centri abitati.
Infine, aveva il controllo delle bestie destinate al macello, dei registri dei morti, dell’esercizio dell’arte medica, delle giostre e delle fiere, del vagabondaggio.
Minato nella sua autonomia dalle riforme settecentesche, fu abolito definitivamente nel 1786.

ducato di Milano sanità pubblica

Giunta dei cinque giudici delegati
1599 - sec. XVIII

Quando Carlo V pubblicò il nuovo estimo per lo Stato di Milano (1543) al fine di riformare completamente il sistema tributario, individuando nuove basi imponibili, nacque una serie infinita di controversie per la ripartizione dei carichi impositivi, soprattutto tra contadi e città.
Per arginare almeno in parte questa valanga di ricorsi, il sovrano ordinò al Governatore in carica, don Pedro de Padilla, di istituire una apposita Giunta per risolvere le questioni sorte e definire alcune delle più importanti questioni ancora rimaste insolute.
Nacque così nel 1599 un organo di cinque giudici indipendenti: il gran cancelliere, il presidente del Senato, due Senatori, scelti tra i più anziani e due questori, uno scelto tra i funzionari alle dipendenze del Magistrato ordinario, l’altro tra i questori subordinati al Magistrato straordinario (fu poi aggiunto un supplente, scelto tra i questori del Magistrato ordinario).
La Giunta si riuniva tre giorni alla settimana  (martedì, giovedì e sabato) presso la Cancelleria segreta per affrontare e risolvere tutte le questioni sorte tra Contadi e le rispettive Città, e tra le suddette parti e la Camera in materia di ripartizione fiscale, di alloggiamenti militari e per dirimere le eventuali controversie già insorte e che si sarebbero in futuro potute verificare in caso di abusi di potere da parte dei commissari magistrali inviati nei Contadi per riscuotere le imposte.
La risoluzione di queste liti assorbì per più di 150 anni l’attività della Giunta, la quale non riuscì così a rivedere l’estimo cinquecentesco, il quale, con tutti i suoi difetti ed imprecisioni, rimase in vigore fino a quando, sotto la dominazione austriaca, venne istituita, per volontà dell’imperatore Carlo VI, la Giunta Mirò.  

Congregazione dello stato
1561 - 1786

Nel 1535, quando lo stato di Milano passò sotto il dominio di Carlo V, l’ordinamento che inquadrava l’organizzazione della Lombardia era ancora quello dello “stato cittadino”, fondato sulla netta distinzione tra città e contado e soprattutto caratterizzato dal predominio dei cittadini, titolari di estesi privilegi in materia giurisdizionale, tributaria ed economica, sui rurali.
Milano godeva di una posizione del tutto particolare tra le città lombarde: nel processo di formazione dello stato avvenuto attraverso la successiva aggregazione delle altre città con i rispettivi contadi, durante la signoria dei Visconti e degli Sforza, la città aveva mantenuto una posizione egemonica, tenacemente difesa anche in seguito, che le aveva assicurato il ruolo di città dominante.
La supremazia delle città sulle campagne, ed ancor più la posizione preferenziale di Milano nei confronti delle città periferiche e naturalmente del suo Contado, si tradussero soprattutto in campo tributario, in una ripartizione degli oneri che privilegiava la capitale dello stato ed i suoi ceti patrizi cittadini. In questa prospettiva si spiega come e per quale motivo si facesse una distinzione tra beni civili, cioè terre ed immobili posseduti da cittadini, e beni rurali che, appartenendo agli abitanti dei contadi, venivano più pesantemente vessati fiscalmente. L’irrazionalità di questo sistema fiscale che gravava sproporzionatamente sui ceti meno abbienti furono avvertite in tutta la loro gravità soprattutto quando lo stato cadde, nel 1535, sotto il dominio imperiale e sotto le sempre più pressanti richieste fiscali.
Nel 1543 Carlo V ordinò al Governatore di Milano di compilare un nuovo estimo di tutto lo stato, punto di partenza indispensabile per procedere ad una generale e sistematica riforma del settore tributario. L’iniziativa del governo generò, come è ovvio, inquietudini e preoccupazioni nei ceti fino ad allora privilegiati e mise in allarme soprattutto le città, che vollero tutelare i propri interessi sia di fronte al neo governo spagnolo sia di fronte a Milano.
Nello stesso anno in cui fu ordinato il nuovo estimo, le città minori dello stato nominarono alcuni rappresentanti incaricandoli di promuovere, nella capitale, riunioni e di far valere le proprie ragioni in merito al riparto delle imposte: fu il primo nucleo della Congregazione dello stato. Nata come reazione delle città dello stato alla compilazione del nuovo estimo la Congregazione dello stato fu inizialmente composta dai solo rappresentanti delle città lombarde: gli oratori. Nessuna normativa guidò nei primi decenni di attività l’operato degli oratori, eletti dagli organi consiliari delle singole città, residenti in Milano, ed incaricati appunto di curare sia gli interessi di coloro che erano chiamati a rappresentare sia gli eventuali interessi comuni a tutte le città dello stato. Trascorsi alcuni decenni dalla nascita dell’organismo la città di Milano preferì tuttavia farsi rappresentare non da oratori eletti dal Consiglio dei sessanta decurioni bensì dal vicario di provvisione al quale fu riconosciuta anche dagli altri membri la funzione di presidente, funzione che mantenne sino al 1786 quando, in seguito all’azione riformatrice di Giuseppe II, la congregazione dello stato venne soppressa.

Congregazione degli interessati milanesi
1549 - sec. XVIII

Poiché il gettito fiscale esistente all’epoca in cui gli Spagnoli presero possesso del Milanese si rivelò ben presto, causa le eccessive spese militari, insufficiente ai fabbisogni dello Stato, le autorità ricorsero ai “soccorsi” in denaro provenienti dalle altre parti dell’impero, ed alla creazione di un nuovo tributo, propagandato inizialmente come temporaneo: il “mensuale”.
Per la sua ripartizione le autorità imperiali si affidarono inizialmente al sistema fiscale ducale, secondo cui ciascuna provincia doveva occuparsi della ripartizione e riscossione della quota ad essa complessivamente attribuita. All’interno di ogni provincia quindi le autorità provinciali stabilivano quanto e come ogni singola Terra, borgo, città dovesse corrispondere secondo un criterio fondato su una netta distinzione tra beni civili, cioè terre ed immobili posseduti da cittadini, e beni rurali i quali, appartenendo agli abitanti dei contadi, venivano più pesantemente vessati fiscalmente; criterio che privilegiava le città sulle campagne e che ancor di più sottolineava la posizione preferenziale di Milano nei confronti non solo del suo Contado ma anche delle altre città dello stato.
Quando però nel 1549 il governatore don Ferrante Gonzaga equiparò le pertiche civili a quelle rurali, i milanesi possessori di beni nelle quattro principali città dello stato, cioè Pavia, Cremona, Lodi, Novara, formarono un organo, chiamato in seguito la “Congregazione degl’Interessati Milanesi”, che si sobbarcasse i carichi di quella città e Provincia, nel cui territorio rispettivamente possedevano beni i milanesi.
Furono quindi eletti dieci “interessati milanesi”, quali membri rappresentanti della Congregazione. Costituite poi le quote universali del censo, alla Congregazione venne assegnata, quale sgravio delle dette quattro città, una particolare quota di imposta, proporzionale al perticato che gli interessati possedevano in ciascuna delle quattro province.
I dieci interessati così eletti avevano ampi poteri relativi alle imposizioni, alle spese, alla sistemazione degli estimi, alla correzioni di errori.
Le imposte che la Congregazione era chiamata a riscuotere da coloro che rappresentava comprendevano tre distinte voci: la diaria, le spese, i costi di alloggiamento delle truppe.

Congregazione generale dei 65 Anziani.
1595 – 1758

Era l’assemblea più rappresentativa del Ducato poiché vi concorrevano i 65 Anziani delle pievi che lo componevano.
Non esistendo atti istitutivi o riconoscimenti formali della istituzione di questo organo, le prime notizie precise si possono trarre dal decreto senatorio del 20 ottobre 1595, relativo alle modalità di nomina dei membri: l’anziano di ogni pieve era scelto dai consoli e dai sindaci di tutte le comunità che componevano la pieve, dopo aver consultato tutti i capi di casa.
La scelta degli Anziani era ristretta entro la piccola cerchia degli amministratori delle comunità maggiori, della nobiltà locale e dei proprietari terrieri. Gli eletti erano per lo più individui esperti in materia fiscale per aver appaltato gabelle, affittato dazi, controllato bilanci locali; taluni possedevano una solida preparazione giuridica, essendo procuratori di notai; la maggioranza era proprietaria di estesi fondi ed aveva interessi diversi strettamente legati alla pieve di appartenenza.
Le occasioni in cui tale Congregazione venne convocata furono poche: lo stesso decreto del Senato del 20 ottobre 1595, che la riconobbe ufficialmente, restringeva il campo delle sue competenze invitando la Congregazione generale a scegliere tra i suoi componenti 18 Anziani “delegati” che la rappresentassero a pieni poteri in una Congregazione minore, detta appunto “dei 18”. Tale decreto stabiliva poi che la conduzione degli affari del Ducato fosse prerogativa dei Sindaci generali e della Congregazione dei 18, delegata appunto a trattare “tutti li negozi in nome di tutte le Comunità della Provincia": la Congregazione generale doveva quindi rinunciare a qualsiasi intervento operativo e limitarsi ad eleggere i Sindaci ed i 18 Anziani, membri della Congregazione minore. Tuttavia considerazioni di carattere economico indussero i 65 rappresentanti delle pievi a rinunciare alla facoltà di eleggere i 18, delegando tale prerogativa ai Sindaci (verbale 5 luglio 1599). L’elezione dei Sindaci generali rimase dunque l’unico potere effettivo attribuito alla Congregazione generale che venne definitivamente abolita con la riforma del 10 febbraio 1758.  

Congregazione dei 18
1595 - 1758

Nata quale organo delegato della Congregazione dei 65 anziani, in modo da rendere più economico e veloce la loro convocazione (come suggerito dal Sindaco Sormani), i 18 erano da quelli eletti, con il potere di trattare tutti gli affari a nome di tutte le comunità del Ducato, così da instaurare una maggior partecipazione degli Anziani alla conduzione degli affari del Ducato. Due di loro dovevano, a turno, domiciliarsi a Milano, per potersi relazionare continuamente coi Sindaci. Per regolamento senatoriale, essi si riunivano una volta all’anno.
In epoca successiva, i 18 vennero eletti non più dai 65, ma dai due Sindaci, svilendo così di fatto l’importanza di tali congregazioni (anno 1599).
Alla carica di membro dei 18 non poteva essere eletto chi “ (si) trovi havere debiti verso il ducato, overo lite, o controversia con alcuna Comunità d’esso per causa de carichi. Che la detta elettione facci di persone delle più habili, sufficienti e prattiche in materia de carichi rurali e che tengano la sua ordinaria habitatione e fameglia nelle Pievi e in quelle sostengano carichi, né in modo alcuno vi si admettano Magnati o cittadini”.  

Sindaci generali
1560 – 1758

Fin dalla loro istituzione, i due Sindaci generali si rivelarono le figure di maggior rilievo nella vita del Ducato. Tale carica mantenne sin dall’inizio carattere vitalizio, nonostante le reiterate proteste delle città ed i tentativi degli stessi Anziani di renderla biennale.
Essi erano nominati dai 65 Anziani, inizialmente tra una rosa di causidici estratti a sorte e poi votati a scrutinio segreto. Successivamente (1623) il Governatore impose tra la rosa alcuni uomini vicini alla Corona, in modo da influenzare le votazioni. In ogni caso il meccanismo si rilevò sempre alquanto macchinoso e complicato.
I Sindaci generali ebbero dei poteri molti vasti, potendo in pratica trattare gli affari del Ducato senza condizionamenti esterni.
Essendo necessariamente causidici (requisito obbligatorio per chi volesse ricoprire la carica) e avendo quindi una forte preparazione in materia legale, poterono sempre porsi agli occhi degli organi del potere centrale e cittadino quali autorevoli interlocutori per la conoscenza della situazione politico-economico-finanziaria dello stato. Potevano quindi cercare di perorare la causa del Ducato, favoriti anche dall’incarico a vita che permetteva loro di acquisire una profonda conoscenza delle situazioni, degli uomini e delle problematiche.
Il fatto che i Sindaci avessero la facoltà di “far imposta, torre a cambio, stabilire transazioni, alienazioni o altri contratti” dà la misura della potenza da loro acquisita.
I Sindaci inoltre avevano il compito di custodire i documenti e le scritture del Ducato (tali documenti erano archiviati presso l’abitazione del Sindaco più anziano).
Quando, con la riforma del 1758, la Congregazione del Ducato scomparve, alla provincia fu lasciata la rappresentanza dei due Sindaci, che entrarono a far parte della nuova Congregazione del Patrimonio: tuttavia morti i Sindaci eletti nel 1745 dall’ultima Congregazione generale di cui si hanno notizie, non si procedette a nuove nomine.




Organi comunali

Consiglio generale dei 60 Decurioni (la “cameretta”)
sec. XVI - 1796

Massimiliano Sforza, costretto nel 1515 a chiedere un aiuto economico ai milanesi per far fronte al pagamento delle truppe svizzere,  concesse alla città quale ricompensa (oltre alla proprietà del Naviglio Grande e Martesana e altre acque pubbliche navigabili)  il diritto di eleggere i membri del Tribunale di provvisione, i giudici delle strade e delle vettovaglie con i rispettivi notai, i sindaci, il tesoriere del comune e, in generale, tutti gli ufficiali dipendenti, con un sistema a doppio turno. Tale sistema prevedeva che 150 deputati, scelti dall’intera cittadinanza, sarebbero stati incaricati di eleggere i suddetti ufficiali.
Il duca lasciò ai cittadini il compito di trovare il sistema più opportuno per provvedere all’elezione dei “centocinquanta”, ma fu a Francesco I di Francia, entrato  a Milano l’anno successivo, che i milanesi proposero quello che secondo loro era il meccanismo migliore:  i vicini di ciascuna parrocchia avrebbero dovuto nominare due deputati i quali avrebbero eletto quattro rappresentanti per ognuna delle sei porte della città. Al Collegio di ventiquattro persone così formato sarebbe spettata la nomina dei “centocinquanta”, in numero di venticinque per porta.
Tuttavia Francesco I pretese il requisito della nobiltà per l’accesso al Consiglio, e stabilì che i “centocinquanta” avrebbero dovuto presentargli una terna di nomi dalla quale egli avrebbe scelto il vicario ed una lista di trentasei candidati tra i quali avrebbe designato i dodici di provvisione. I milanesi vedendo notevolmente ridotte le concessioni loro precedentemente riconosciute da Massimiliano Sforza chiesero a Francesco I che almeno fosse eliminata la limitazione delle terne. Il re francese acconsentì, ed accettò in parte la controproposta: concesse ai cittadini la libera designazione dei dodici di provvisione ma mantenne la prescrizione della terna per quella del vicario.
Nel 1518 un decreto di Odetto di Foix ridusse il numero dei “centocinquanta” a sessanta (10 per ciascuna porta), provvedendo a sceglierli personalmente tra i nobili (e non tra i vari ceti della città).
Così nel 1524 Francesco II Sforza elesse 60 nobili perché votassero per la nomina del vicario e dei dodici di provvisione.
Col passare degli anni si ebbero importanti modifiche circa la procedura di nomina. Si arrivò a trasformare la carica in perpetua, con il diritto di trasmissibilità da padre in figlio.
Con le Novae Consitutiones (1571)  il concetto che i sessanta rappresentassero l’antico Consiglio dei novecento venne giuridicamente recepito: nelle norme relative all’Officio di provvisione, i Sessanta vennero infatti dalle Costituzioni definiti come i rappresentanti del Consiglio generale: “Sexaginti viri, qui deni ex singulis Portis generale Civitatis Consilium representant”.
Oltre alla caratteristica di ereditarietà e perpetuità della carica, il governo spagnolo nel corso del XVI secolo precisò i tre requisiti fondamentali per l’accesso al decurionato: appartenere al patriziato milanese, non avere debiti o cause pendenti con la città, avere un’età non inferiore ai 35 anni.
Nel 1652 una deliberazione, proposta dai tre Conservatori e votata dal Consiglio, stabiliva che all’organo preposto al governo della città potessero essere ammessi solo i nobili di nascita ed i cittadini originari la cui famiglia risiedesse in Milano da almeno cento anni.
Oltre al compito di nominare i membri di altri organi, il Consiglio era investito di altre competenze,
che spaziavano dalle questioni di ordinaria amministrazione a quelle di più vasta importanza e di interesse generale. Decideva della concessione di terreni della città ad enti religiosi e a privati a scopo “di ornato e di culto”, si occupava della manutenzione di acque e canali, dell’ordine pubblico e del vettovagliamento, costituiva commissioni decurionali incaricate di affrontare questioni particolari, organizzava la rappresentanza della città nelle celebrazioni solenni religiose e civili, si batteva per difendere gli interessi locali presso la corte e nei rapporti con le maggiori autorità ecclesiastiche, nominando e inviando ambasciatori.
E ancora tra gli affari di maggiore rilievo che venivano sottoposti al Consiglio vi erano innanzitutto quelli di natura finanziaria: il controllo dei bilanci della città, la tipologia delle sovrimposte da adottare per rimediare al costante deficit di bilancio, l’approvazione delle spese straordinarie e dei conti del tesoriere della città, le eventuali alienazioni o obbligazioni di fondi civici.
Il Consiglio generale di Milano fu il solo organo amministrativo civico a non essere abolito nel 1786: a differenza delle altre magistrature milanesi al Consiglio non erano demandati compiti di natura esecutiva e dunque non venne considerata una minaccia per il successo della riforma. Non fu tuttavia risparmiato da Napoleone (decreto 19 maggio 1796).
Tribunale di provvisione
sec. XIII - 1786

Creato dall’arcivescovo Ottone dopo la riconquista di Milano del 1277, allo scopo di unificare l’organizzazione del Comune, il Tribunale (con sede in piazza dei mercanti)  contava dodici deputati, nominati dal podestà, secondo quanto stabilito in una deliberazione del Consiglio generale del 1279. Successivamente il Tribunale di provvisione venne posto alle dipendenze del Signore che si vedeva quindi confermata la possibilità di influenzare “legalmente ed ufficialmente” l’amministrazione comunale.
Coi Visconti, un decreto del 1364 regolamentò l’accesso alla magistratura e la durata della carica: potevano essere ammessi solo uomini “buoni ed idonei”, i quali sarebbero rimasti in carica non più di due mesi. Dal XV secolo assunse importanza, tra i dodici, la figura di un Presidente, detto da lì in avanti “Vicario di Provvisione”, il cui potere finì con il mettere in ombra sempre più gli altri membri.
Dal 1515 il metodo elettivo dei Dodici di Provvisione e del Vicario passò attraverso i 60 decurioni, come visto nella trattazione dedicata a tale organo.
Per quanto riguarda la vastissima competenza del Tribunale di provvisione, che estendeva peraltro la sua giurisdizione anche nel Contado milanese (pur teoricamente autonomo dalla città da quando era stata istituita la Congragazione del Ducato), aveva ampi poteri in fatto di ordine pubblico, vettovagliamento, regolamentazione delle attività economiche, politica tributaria, assistenza pubblica.
In materia annonaria i provvedimenti del Tribunale si estendevano “alla legna da fuoco; alle biade, farine, malossari dei grani, misuratori e conducenti; ai pani, pristini, e molinari; alle carni e beccari; agli olii, grani, sevo, candele e mele; a vettovaglie diverse, frutta e diverse provvisioni; al vino e uve; alle misure per stadere; alla cera bianca e lavorata; alle pescagioni; al fieno e alla paglia; ai corami e confettori; ai legnami da opera, chioderi, e carette da condurre sabbia; alla legna da fuoco; alla calcina; al carbone e carbonina”. Su tali materia il Tribunale aveva il controllo dei prezzi delle merci praticate al pubblico nelle rivendite cittadine e del ducato, e chiunque poteva denunciare un venditore disonesto.
Inoltre si preoccupava di garantire che nei magazzini della città fosse mantenuta costante “l’abbondanza” di grani, vettovaglie e mercanzie.
Con l’applicazione  delle pene pecuniarie (multe) e delle pene corporali e afflittive (battiture, fustigazioni, reclusioni, sospensioni di emolumenti, allontanamento dalle cariche) assicurava la corretta osservanza della normativa disposta.
Il Tribunale era giudice ordinario nelle cause civili mosse o da muovere contro il comune di Milano e contro debitori, occupatori e detentori di beni e diritti del comune; era giudice nelle cause in materia di edilizia, di giochi illeciti.
Il Tribunale di provvisione aveva alle sue dipendenze numerosi ufficiali (con poteri solo esecutivi):
-  due procuratori, che duravano in carica 2 anni e svolgevano funzioni di supervisione e di controllo degli interessi generali della comunità;
- un “cancelliere delle gravezze straordinarie”, che era tenuto a registrare tutte le cause trattate avanti il consiglio generale milanese,  nelle adunanze del Tribunale di provvisione, in quelle dei Conservatori del patrimonio, ed infine anche nelle adunanze del banco di sant’Ambrogio;
- un tesoriere della comunità, che teneva i libri di cassa ed il registro delle imprese della città, secondo gli ordini stabiliti del Tribunale di provvisione e dalla Congregazione del patrimonio;
-  un “ragionatto generale della città” cui era delegata la registrazione dei conti di ogni impresa, dei redditi e di tutte le entrate ordinarie e straordinarie; ad un altro ragionatto era invece affidata la compilazione dei ruoli di imposta;
- un “notaro del criminale”, col compito di registrare tutti i processi che si tenevano nell’interesse della comunità. Il suo officio era tassativamente personale, non potendo essere per nessuna ragione sostituito o “subrogato” da altri. Quale onorario il notaro riceveva di norma il terzo di quanto la comunità incassava per i processi; in occasione poi di processi di “grande somma”, il Tribunale poteva a propria discrezione disporre che gli venisse elargita una gratifica in considerazione delle fatiche e dell’esito del processo, la quale sarebbe andata ad accumularsi allo stipendio che regolarmente gli veniva corrisposto dal tesoriere o che talvolta il notaro stesso tratteneva all’atto del pagamento delle condanne;
- un cappellano, che  celebrava messa nella sede della Provvisione, ogni giorno feriale, prima dell’apertura dei lavori;
- sei usceri o portieri, detti “i bianchi e rossi” per il loro abito a quarti. Durante le udienze pubbliche e private tenute dal Tribunale, dai sessanta decurioni e dai conservatori del patrimonio almeno due dei sei uscieri erano presenti nella sala della provvisione, mentre altri due assistevano il vicario alternandosi ogni settimana secondo le sue disposizioni.  I “bianchi e rossi” con i “trombetti” intimavano inoltre le gride e radunavano gli abati dei paratici - cioè i capi delle corporazioni di arti e mestieri - per notificare loro le disposizioni stabilite dal vicario e dai dodici di provvisione. Ai sei uscieri era infine affidato il compito di recapitare gli avvisi e le decisioni prese dal Tribunale di provvisione ai membri del Consiglio generale ed a tutte le persone che, per ragioni varie, si sarebbero dovute presentare presso gli offici di provvisione. Le spese per il vitto e il “nolo della cavalcatura”, che gli uscieri dovevano sostenere durante le trasferte per ragioni di ufficio erano a carico dell’officio di provvisione;
- sei “trombetti pubblici perpetui” ai quali era attribuita la funzione di pubblici araldi, essendo essi tenuti a richiamare l’attenzione della popolazione sui provvedimenti disposti dal Tribunale di provvisione e diffusi dai “bianche e rossi”;
- quattro “malossari dei grani”, che avevano l’officio nella “Camera” situata nel Broletto Nuovo, detta “camera dei malossari dei grani”, e svolgevano la funzione di pubblici mediatori nelle contrattazioni relative alla compravendita del grano da parte della città;
- uno “sfrancatore di corami” , dal Tribunale incaricato di marchiare con il bollo cittadino tutte le pelli nuove prima di immetterle sul mercato per la vendita;
-  alcuni “ufficiali delle cobbie”, svolgenti funzioni ispettive in tutti i luoghi del ducato, per quanto riguardava la materia annonaria;
- un barigello detto “massarolo” deputato alle esecuzioni reali e personali che dovevano essere eseguite entro tre giorni dalla definizione, in città, ed entro sei giorni nel ducato. Di queste esecuzioni il barigello era tenuto a presentare immediata relazione al tribunale di provvisione;
-  gli assessori (due al bimestre, per un totale di dodici all’anno), col compito di “giudici conciliatori”, essendo incaricati di dirimere le controversie di piccolo conto che insorgevano tra la gente del popolo. L’assessore “seniore” poteva assumere le funzioni di vicario qualora questi fosse stato assente; nel caso in cui anche il seniore non fosse stato disponibile, il Tribunale stabilì che le veci del vicario sarebbero state espletate dall’assessore “juniore”.
Infine, dal Tribunale di provvisione dipendevano anche il giudice delle strade, il giudice delle vettovaglie e il giudice della legna i quali tuttavia, per l’importanza dei settori loro attribuiti, non svolgevano solo funzioni esecutive bensì erano chiamati a partecipare direttamente alle sedute con facoltà, per le materie di loro competenza, di intervento e di voto. 

vicario di provvisione ducato milano
Giudice delle strade
1541 - 1786

La gestione pubblica delle strade acquistò un ruolo ben definito con la promulgazione delle Novae Constitutiones del 1541, nelle quali venne regolato il potere concesso al Giudice delle strade.
Egli, nominato dal vicario e dai dodici di provvisione, ma  vincolato all’approvazione e riconoscimento del Governatore, entrava in carica solo dopo aver prestato giuramento nelle mani di quest’ultimo.
L’ufficio del giudice delle strade, organo pluripersonale, era composto da sei gentiluomini, detti “probi viri” (tre dei quali dovevano essere dottori auditori, uno notaio attuario, incaricato della compilazione degli atti ufficiali, ed uno esattore), dai controllori delle strade ai quali era attribuito il compito di ispezionare lo stato delle strade per poi farne relazione al giudice, da tre ingegneri, da un capomastro per la parte tecnica, e ancora da un cancelliere, un cassiere ed uno “scrittore” per l’espletamento delle pratiche d’ufficio. A Milano ogni porta della città era inoltre controllata da un commissario, un portiere ed un fante.
Uno dei maggiori compiti delegati al giudice delle strade consisteva nella compilazione del riparto delle “fatte” cioè delle tratte di strada la cui manutenzione doveva essere assegnata alle Terre che componevano il Contado milanese. Secondo quanto stabilito nelle Nuove Costituzioni le spese di manutenzione delle strade che percorrevano la provincia del Ducato (17 nel corso del XIV secolo ridotte a 14 intorno alla fine del XVI) erano da imputarsi a carico delle sole Terre rurali proporzionalmente al censo del sale loro ripartito: a ciascuna Terra era quindi assegnata una tratta più o meno lunga di strada - denominata appunto “fatta” - proporzionale all’entità della quota di sale ad essa attribuita.
Numerosi furono, intorno alla fine del XVI secolo, i tentativi intrapresi dalle comunità rurali al fine di obbligare anche le città a partecipare alla divisione degli oneri stradali, pretendendo che le spese non fossero divise secondo il censo del sale - di cui la città andava esente - bensì secondo il perticato. Tuttavia il Senato sedò ogni pretesa ed ordinò al Giudice delle strade di formare un nuovo riparto delle “fatte”, regolandole secondo il censo del sale, il quale rimase pressoché inalterato sino al 1779, anno in cui il governo austriaco arrogò a sé la manutenzione delle strade regie e provinciali.
Per diritto municipale al Giudice delle strade ed ai sei gentiluomini era vietato occuparsi di strade, vie, accessi del ducato di Milano che non fossero strada maestra, come descritto nel libro che veniva consegnato al Giudice delle strade nel momento in cui entrava in carica. Tuttavia spesso il Senato, con particolari lettere, autorizzava il giudice ed i suoi collaboratori ad occuparsi della manutenzione e del controllo di strade pubbliche non maestre: poiché, secondo le disposizioni senatorie, era vietato occupare in qualsiasi modo le vie pubbliche ed ostacolare il libero passaggio, il Giudice delle strade poteva d’ufficio procedere contro i contravventori.
Tutti gli ufficiali dipendenti erano inoltre autorizzati a curare la pulizia delle strade cittadine e controllare che le vie, o in generale, qualsiasi spazio pubblico non venisse occupato abusivamente. Al giudice delle strade era inoltre demandato il compito di convocare i consoli o agenti dei comuni, luoghi, Terre, borghi e cascine descritte nel libro delle strade prima di procedere alla visita delle strade sottoposte alla loro giurisdizione.
Con gli Austriaci, nel 1777 il sistema viario milanese venne riclassificato in strade regie o provinciali, strade comunali e strade private, e le spese di manutenzione delle provinciali, cioè tutte quelle strade che dalla città portavano alla provincia del Ducato si stabilì fossero a carico della provincia; quella delle comunali, cioè tutte quelle non comprese nelle provinciali, venne posta a carico dei comuni; ed infine si stabilì che la sola manutenzione delle strade private fosse a carico degli utenti. Il Giudice delle strade mantenne tuttavia i suoi compiti di sorveglianza e manutenzione.

milano e ducato di milano

Giudice della legna
1547 - 1786

Il Giudice della legna veniva scelto dal Tribunale di provvisione tra coloro che fossero precedentemente stati nominati dodici di provvisione o avessero già ricoperto la carica di Giudice delle strade o delle vettovaglie. La nomina avveniva secondo un metodo di votazione a bussolotti tra una terna precostituita di eleggibili.
Il Giudice della legna (solo od accompagnato da “gentil’homini” nominati dal Tribunale) si recava alle sostre dove era ammassata la legna, per accertarsi che la città fosse sempre “ben fornita di legne, carboni e carbonine”, per stabilirne il prezzo secondo la qualità e per riferire al Tribunale eventuali anomalie affinché provvedesse con l’emanazione di appositi ordini.
La legna necessaria per soddisfare le esigenze della città di Milano veniva direttamente fornita dai proprietari dei boschi ubicati principalmente nei territori del Contado milanese e della provincia Novarese i quali, nei mesi di gennaio e febbraio, procedevano “al taglio” ed alla raccolta in “fascetti, ceretti, fascine e camerette”. La legna così tagliata, dopo essere stata notificata al giudice attraverso un “giuramento scritto” in cui i fornitori, proprietari dei boschi, dichiaravano che la legna fornita corrispondeva esattamente alla quantità richiesta dal giudice medesimo, doveva essere dai barcaroli del Naviglio trasportata in città in tre tempi: le scadenze di consegna erano fissate per i mesi di giugno, settembre e novembre, “in ragione di un terzo per ogni mese di scadenza”. La dettagliata regolamentazione stabilita dal Tribunale in materia di legna interessava anche i “numeratori”, cioè gli addetti alla misurazione: nominati sempre dal Tribunale, solitamente in numero di due, essi venivano dislocati ogni settimana in luoghi diversi, ed invitati a misurare la “merce” in arrivo ad alta voce. Terminata questa procedura, stabilito dal giudice della legna le modalità di vendita - a “peso” o a “numero”, secondo la “qualità e bontà” - e verificato dagli ufficiali dipendenti che ogni singolo venditore fosse in possesso della licenza di vendita, rilasciata dal giudice medesimo, la “merce” poteva essere messa sul mercato e venduta.
Eventuali irregolarità segnalate dal giudice nella sua relazione al Tribunale di provvisione venivano da quest’ultimo punite attraverso pene pecuniarie il cui ammontare doveva essere versato al Tesoriere della comunità o al suo coadiutore, “deputato alle invenzioni”. Al Giudice della legna era riconosciuto il diritto di votare per la assoluzione o la condanna dell’imputato.

Giudice delle vettovaglie
1541 - 1786

Furono le Novae Constitutiones del 1541 a stabilire con esattezza le attribuzioni del Giudice delle vettovaglie, già funzionante in epoca signorile.
Nominato, come il Giudice delle strade, dal vicario e dai dodici di provvisione, ma vincolato all’approvazione e riconoscimento del Governatore, egli, esecutore degli ordini del Tribunale di provvisione, entrava in carica solo dopo aver prestato giuramento nelle mani del vicario e, al termine del suo mandato, veniva sottoposto a sindacato da parte dei Sindaci della comunità.
Il Giudice delle vettovaglie era membro della “Camera del Broletto”, convocata ogni sabato e composta dal vicario di provvisione, quale presidente, e da quattro “soggetti di spada dei più provetti e sperimentati”.  Questa Cameretta, sentiti i prestinai ed i venditori di farine e grani e le variazioni dei prezzi verificatesi nel corso della settimana, stabiliva e faceva notificare “dal ragionatto della città l’adequato dei prezzi in vista del quale conformemente si stabilivano le mete del pane e farine di ciascuna specie”. La stessa procedura veniva seguita per la preparazione del calmiere del prezzo del pane da seguirsi nelle località forensi: la Cameretta, per conoscere esattamente la fluttuazione dei prezzi nel Contado designava infatti “speciali persone alle quali ciascun prestinaro del Ducato, era tenuto far capo per avere ogni settimana le mete regolate dagli adequati dei prezzi”.
Al Giudice delle vettovaglie era delegata la cura di tutti i forni e macelli di Milano e di tutte le Terre e borghi del Ducato. Al giudice ed ai suoi due officiali era delegata la facoltà di indire inchieste e condannare i contravventori; le pene inflitte dovevano essere tassativamente notificate al Tribunale. Il giudice ed i suoi officiali non potevano inoltre percepire alcuna somma al di fuori del loro stipendio; qualora avessero, per qualsiasi motivo, accettato compensi dalle parti in causa, essi sarebbero stati allontanati dalla carica e costretti a pagare una multa pari a 50 scudi.
La principale preoccupazione del Giudice delle vettovaglie e dei suoi collaboratori era garantire alla città il regolare ed abbondante approvvigionamento annonario della città ed il rispetto dei calmieri imposti. Di qui ordini e gride destinate a favorire l’introduzione di viveri, e pene e multe destinate invece a punire coloro i quali tentavano, a scopo di maggiori guadagni, di “sfrosare”, cioè di contrabbandare le merci destinandole ad altri paesi fuori dello stato o ad altre province dello stato medesimo. E proprio per ovviare a questi inconvenienti il Giudice delle vettovaglie era tenuto, ogni settimana, ad ispezionare tutti i negozi della città, per accertare che le merci fossero abbondanti, di buona qualità e soprattutto che rispettassero le “mette” stabilite in collaborazione con il vicario ed i dodici di provvisione nelle riunioni settimanali che si tenevano nella Cameretta del Broletto. Ogni sabato, ad esempio, il Giudice delle vettovaglie era tenuto ad ispezionare le “beccarie” (le macellerie) per valutare la qualità delle bestie, a controllare che i calmieri dei prezzi fossero ben visibili al pubblico, e che sui banconi di vendita le carni soriane, cioè di bestia vecchia, fossero ben separate da quelle di vitello o manzo: tali beccarie, solo dopo aver ottenuto “licenza” erano autorizzate ad incominciare le vendite. E ancora ogni venerdì, soprattutto nel “Tempo di Quaresima”, il giudice era tenuto ad ispezionare le “banche” di pesce fresco.
Nel 1786 (con Giuseppe II) il giudice conservò solo una mera funzione amministrativa.  
Congregazione del patrimonio
1599 - 1758

La Congregazione del patrimonio, costituita da otto membri, fu un organo straordinario istituito dal Consiglio dei sessanta decurioni nel 1599, anno in cui la città di Milano si trovò ad affrontare nuove e pressanti imposizioni fiscali.
La Congregazione rappresentava l’elemento necessario ad assicurare la continuità nell’amministrazione della città, e doveva provvedere a tutti gli interessi e affari del comune milanese che non riguardassero l’anno in corso, poiché di questi si occupava già il Tribunale di provvisione: i conservatori del patrimonio si occupavano infatti della riscossione dei crediti e del pagamento dei debiti contratti dal comune negli anni precedenti, dei cambi e dei prestiti, delle liti in cui la città di Milano era parte in causa e che si protraevano da anni. La Congregazione affrontava inoltre tutti quei problemi la cui soluzione poteva comportare esborsi per le casse del comune.
Alla Congregazione venne in seguito affidata anche l’amministrazione delle finanze e delle imposte, funzione gradatamente sottratta, per volontà del Consiglio generale, al Tribunale di provvisione. Infatti nonostante le Nuove Costituzioni attribuissero al Tribunale l’esame dei conti e la gestione delle spese del comune, in realtà tali mansioni erano esercitate dal Consiglio dei sessanta insieme alla Giunta urbana e alla Congregazione del patrimonio. Il controllo del sistema tributario rappresentava il punto di maggiore forza politica ed economica del decurionato: fondamentale per il Consiglio generale era quindi sottrarre la gestione di tali materie all’ufficio di provvisione e pilotarlo verso le commissioni decurionali, prima fra tutte quella del patrimonio, ad esso strettamente legata. Alla Congregazione del patrimonio venne quindi gradatamente affidata la compilazione dei bilanci della città, che dovevano essere presentati al Consiglio generale, e la possibilità di suggerire strategie di razionalizzazione delle spese e di aumento delle entrate attraverso l’applicazione di nuove imposte straordinarie.
L’attività svolta dalla Congregazione del patrimonio rimase tale sino al 1758.

Banco di sant’Ambrogio
1593 - 1786

Il Banco di sant’Ambrogio era gestito da una congregazione omonima, composta da dieci governatori, cioè dal vicario di provvisione, dal regio luogotenente, da due membri del Tribunale di provvisione, due conservatori del patrimonio, due decurioni, un dottore collegiato, che ricopriva la carica di pro-vicario, e da un decurione esperto di contabilità. I governatori membri del Tribunale di provvisione e della Congregazione del patrimonio venivano nominati dai rispettivi “consessi” e restavano in carica per un periodo di tempo uguale a quello previsto per l’ufficio al quale appartenevano. I due decurioni, il giureconsulto e l’esperto di contabilità erano invece eletti dal Consiglio generale, che li sceglieva tra una terna di nomi compilata dalla stessa Congregazione del banco. La durata del loro incarico era di quattro anni, anche se alla fine di ogni anno uno di essi decadeva e veniva sostituito secondo uno schema ben preciso di avvicendamento: alla fine del primo anno decadeva il dottore collegiato, alla fine del secondo uno dei due decurioni, alla fine del terzo l’esperto contabile e alla fine del quarto l’altro decurione.
La Congregazione del banco di sant’Ambrogio si occupava dell’amministrazione delle rendite della città, quindi della vendita e dell’appalto delle imprese dei dazi civili, oltre che della gestione dell’omonimo banco, di cui era organo direttivo. I contratti di appalto venivano stipulati dalla congregazione su delega del Consiglio generale, il quale poteva anche autorizzare deroghe alla durata ordinaria dei contratti - pari a tre anni - oppure consentire l’unione in un unico appalto di più imprese.
Nelle situazioni di particolare gravità essa interveniva anticipando i capitali a copertura finanziaria degli obblighi e degli oneri della città. I governatori della Congregazione del banco dovevano riunirsi ogni sabato mattina, alla presenza di un cancelliere incaricato di stendere i verbali delle riunioni. Ogni governatore, a turno, doveva inoltre essere presente, per una settimana consecutiva, per tutto l’orario di apertura del banco, al fine di seguirne da vicino l’attività quotidiana, prendere conoscenza delle operazioni effettuate e controllare la consistenza della cassa. Tra le attribuzioni dei governatori vi era anche la nomina di tutti i dipendenti dell’istituto, i più importanti dei quali erano il sindaco, incaricato di verificare la validità dei documenti relativi alle operazioni effettuate, e il ragionatto generale. Il consiglio, in particolari circostanze, poteva nominare gli “aggiunti” alla congregazione del banco per coadiuvare gli altri membri. La dotazione del banco era prevalentemente costituita da capitali depositati che non davano diritto; da azioni dette “luoghi” i cui proprietari, detti luogatari, ricevevano dal banco la metà degli utili ricavati; e ancora da azioni dette “molteplici” i cui interessi non potevano essere riscossi prima di cinque anni. In questo modo il comune milanese, ottenendo dal Banco capitali a basso interesse intendeva risanare ed estinguere i debiti contratti nel corso dei secoli. Ciò nella realtà non avvenne al punto che il comune, incapace di pagare anche solo gli interessi spettanti al Banco, cominciò ad alienargli l’amministrazione di regalie ed a rilasciargli il godimento dei redditi relativi, facendo quindi sempre più gli interessi del Banco che in pochi decenni acquistò grande floridezza economica.
Con le riforme del 1786 cessò di esistere: secondo quanto disposto dalla nuova normativa il Banco venne inglobato nel Monte di santa Teresa.  

Congregazione militare
sec. XVII - 1758

La Congregazione militare rappresentava una delle commissioni decurionali permanenti, ed era composta dai membri della Congregazione del patrimonio, da sei decurioni aggiunti, dal sovrintendente generale della milizia urbana, dai sei maestri di campo, uno per ogni porta della città, e da quattro militari esponenti del ceto patrizio milanese.
La Congregazione era responsabile dell’organizzazione della Milizia urbana, creata nella prima metà del Seicento. Il sovrintendente generale e i sei maestri di campo, tutti patrizi esperti dell’arte militare, costituivano, insieme ad una truppa di 6.000 uomini, la milizia urbana. Questi 6.000 militi, la cui età variava tra i 18 e i 50 anni, erano divisi in sei reggimenti, comandati ciascuno da un maestro di campo, coadiuvati da capitani, tenenti e sergenti. L’intero corpo faceva capo al sovrintendente generale, che veniva nominato dal governatore tra una terna di nomi preparata dal Consiglio generale. La nomina degli altri comandanti della milizia spettava al Consiglio generale, anche se doveva essere confermata dal Governatore.
La milizia urbana era solitamente destinata alla custodia delle porte e dei bastioni della città, durante le guerre o quando si temeva il pericolo di contagio dalla peste.
Con le riforme settecentesche perse il suo ruolo originario.

Conservatori degli ordini
1621 - sec. XVIII

Poiché nel 1621 era sorto in seno al Tribunale di provvisione un dissidio che opponeva il vicario ai dodici di provvisione, circa la decisione del vicario di avocare a sé la nomina di alcuni ufficiali del comune, il Consiglio generale affidò a tre decurioni il compito di esaminare gli ordini della città per scoprire chi avesse ragione (per la cronaca, ebbe ragione il Tribunale).
Nel 1641 il Consiglio nominò due nuovi decurioni per reintegrare la suddetta delegazione, e rimase così stabilito che i conservatori degli ordini fossero tre e che venissero nominati direttamente dal Consiglio tra i propri componenti.
La carica di conservatori divenne poi vitalizia e ai conservatori venne riservata la lettura delle carte non firmate prevenute al Consiglio. La Congregazione, col trascorrere degli anni, si occupò interamente dell’esame delle domande di ammissione al patriziato e nello svolgere questo compito, divenne il difensore degli interessi e delle prerogative del patriziato milanese.



Bibliografia

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Vismara G.: Le istituzioni del patriziato in Storia di Milano, v. XI, 1958


mauro colombo
luglio 2004
ultimo aggiornamento: aprile 2016
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